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Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.


PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione

 

PERCHE': La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perchè in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine.

Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.

 

PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione

 

PERCHE': La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perchè in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine.

Immagine di un minore, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. Vedi varianti ed eccezioni più in basso.

 

PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione firmata dai genitori.

 

PERCHE': L'autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIVACY

 

Dall'entrata in vigore della vecchia legge sulla tutela della privacy n. 675/96, molti fotografi hanno dimostrato interesse ( o preoccupazione) in relazione alle nuove norme che vincolerebbero l'attività di reporter e, in generale, quella di fotografo.

Come capita in questi casi, hanno cominciato a diffondersi “leggende metropolitane” sulla proibizione che la legge avrebbe introdotto e sull'impossibilità di svolgere il proprio lavoro, dato che è diffuso il timore che si sia divenuto impossibile fotografare chiunque senza il suo consenso.

Con l'avvento di Facebook, e la sua facilità di pubblicare e condividere immagini e filmati, si è in parte dimenticata la legislazione che regola la pubblicazione di immagini di altri (legge del 22 aprile 1914 n. 633 art. 96) e la tutela della privacy (legge 196 del 2003 in sostituzione della 675/96)

La stessa amministrazione di Facebook chiede espressamente che le foto inserite nei profili siano in legale possesso di chi pubblica e che ritraggano essenzialmente che le utilizza.

Ma comunque sia i fotografi anche solo minimamente documentati sanno che da decenni la regolamentazione esiste non è identica, ma produce effetti.

Uno di questi è che non si è mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad una personaggio già noto o per finalità giornalistiche.

In nessun caso, era ed è ammessa la pubblicazione di immagini lesive e del decoro del buon costume.

 

 

LA LEGGE ITALIANA:

 

  • Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41), in fotografia una Liberatoria.

  • Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l'uso è solo giornalistico, si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

  • Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

  • Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante per la protezione dei proprio dati personali se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).

  • Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

  • Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

  • Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso.

 

 

La legge in poche parole mira a poter porre delle regole sotto il controllo da un Garante della Privacy nella raccolta e diffusione di qualsiasi informazione sugli individui permettendo un migliore controllo dei dati che lo riguardano

In particolare, il trattamento si alcuni dati chiamati sensibili (come idee politiche religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici ecc ecc..) se non subordinati a un esplicito assenso da parte dell'interessato, e da controlli molto severi su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati.

Questi ultimi, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengano utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con sui vengono gestiti i relativi schedati e i file su computer.

 

Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, ma ISOLATI dal contesto

 

.PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione.

 

PERCHE': non è lecita la pubblicazione di immagini realizzate in pubblico, ma di immagini che ritraggano luoghi o eventi pubblici.

Se il soggetto umano è portante nell'economia dell'immagine (tanto che non potrebbe essere eliminato, se non "eliminando" la foto), allora si tratta di un ritratto per cui occorre autorizzazione.

ti.

Foto di minori sulle quali si sia provveduto a rendere non riconoscibile il volto.

 

PUBBLICABILE: SI, se il volto è o viene reso non direttamente riconoscibile.

 

PERCHE': E' sufficiente "pecettare" o "pixelare" la zona degli occhi, dato che si tratta della porzione su cui si basa il riconoscimento immediato, che è quello che va evitato.

 

 

 

 

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